Chi lavora con giovani talenti — piccoli attori, giovani atleti, promesse dello sport o dello spettacolo — si confronta presto o tardi con un tema specifico: il cyberbullismo ha una disciplina propria, distinta da quella che si applica agli adulti, ed è importante conoscerla per intervenire nel modo corretto.
Cosa prevede la Legge 71/2017
La legge 29 maggio 2017, n. 71 definisce il cyberbullismo come qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione o trattamento illecito di dati personali, realizzata per via telematica, quando la vittima o l'autore della condotta è un minorenne. È una legge pensata specificamente per la tutela dei minori: non si applica, in quanto tale, a fatti analoghi commessi tra adulti, che restano disciplinati dalle norme comuni.
Gli strumenti specifici per i minori
- Richiesta di oscuramento al gestore della piattaforma: il minore ultraquattordicenne, oppure i genitori o chi ne esercita la responsabilità, può chiedere direttamente al titolare del trattamento la rimozione, l'oscuramento o il blocco di contenuti diffusi in rete. Il gestore è tenuto a rispondere entro 48 ore.
- Ricorso al Garante Privacy: se il gestore non risponde entro le 48 ore o non provvede, è possibile rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, che interviene entro le 48 ore successive.
- Ammonimento del Questore: per i minori ultraquattordicenni responsabili di condotte che integrano reati perseguibili a querela, e non ancora denunciati, è prevista una procedura di ammonimento in alternativa alla querela, con effetti che cessano al compimento della maggiore età se la condotta non si ripete.
Quando il fatto è (anche) un reato
Molte condotte di cyberbullismo integrano reati comuni, applicabili a prescindere dall'età della vittima: diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.), atti persecutori o stalking (art. 612-bis c.p., aggravato quando commesso attraverso strumenti informatici o telematici), fino alla diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, disciplinata dall'art. 612-ter c.p. introdotto dal cosiddetto Codice Rosso. In questi casi la valutazione va condotta caso per caso, per individuare quali strumenti attivare e in quale ordine.
Il ruolo di scuola e famiglia
La legge 71/2017 prevede in ogni istituto scolastico un docente referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo, con un ruolo di coordinamento tra scuola, famiglie e servizi. Per chi segue giovani talenti, tenere aperto questo canale — e non affidarsi solo alla gestione reattiva di un singolo episodio — è spesso ciò che fa la differenza nel prevenire situazioni più gravi.