Chi lavora con giovani talenti — piccoli attori, giovani atleti, promesse dello sport o dello spettacolo — si confronta presto o tardi con un tema specifico: il cyberbullismo ha una disciplina propria, distinta da quella che si applica agli adulti, ed è importante conoscerla per intervenire nel modo corretto.

Cosa prevede la Legge 71/2017

La legge 29 maggio 2017, n. 71 definisce il cyberbullismo come qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione o trattamento illecito di dati personali, realizzata per via telematica, quando la vittima o l'autore della condotta è un minorenne. È una legge pensata specificamente per la tutela dei minori: non si applica, in quanto tale, a fatti analoghi commessi tra adulti, che restano disciplinati dalle norme comuni.

Gli strumenti specifici per i minori

  • Richiesta di oscuramento al gestore della piattaforma: il minore ultraquattordicenne, oppure i genitori o chi ne esercita la responsabilità, può chiedere direttamente al titolare del trattamento la rimozione, l'oscuramento o il blocco di contenuti diffusi in rete. Il gestore è tenuto a rispondere entro 48 ore.
  • Ricorso al Garante Privacy: se il gestore non risponde entro le 48 ore o non provvede, è possibile rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, che interviene entro le 48 ore successive.
  • Ammonimento del Questore: per i minori ultraquattordicenni responsabili di condotte che integrano reati perseguibili a querela, e non ancora denunciati, è prevista una procedura di ammonimento in alternativa alla querela, con effetti che cessano al compimento della maggiore età se la condotta non si ripete.
Questi strumenti si affiancano, non sostituiscono, le tutele penali e civili ordinarie: quando la condotta integra anche un reato, resta possibile — e spesso necessario — agire anche su quel fronte, indipendentemente dall'età di chi lo ha commesso.

Quando il fatto è (anche) un reato

Molte condotte di cyberbullismo integrano reati comuni, applicabili a prescindere dall'età della vittima: diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.), atti persecutori o stalking (art. 612-bis c.p., aggravato quando commesso attraverso strumenti informatici o telematici), fino alla diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, disciplinata dall'art. 612-ter c.p. introdotto dal cosiddetto Codice Rosso. In questi casi la valutazione va condotta caso per caso, per individuare quali strumenti attivare e in quale ordine.

Il ruolo di scuola e famiglia

La legge 71/2017 prevede in ogni istituto scolastico un docente referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo, con un ruolo di coordinamento tra scuola, famiglie e servizi. Per chi segue giovani talenti, tenere aperto questo canale — e non affidarsi solo alla gestione reattiva di un singolo episodio — è spesso ciò che fa la differenza nel prevenire situazioni più gravi.